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Art. 1 – DENOMINAZIONE E’
costituita l’Associazione culturale denominata “NIE WIEM” con sede in
Ancona; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in
materia (legge 266/91). Art. 2 – CARATTERE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione
svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e
gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative ed
è a tempo indeterminato. Art. 3 – SCOPO L’Associazione
ha come scopo quello di promuovere l’arte in tutte le sue espressioni e
favorire l’incontro tra gli
artisti. In particolare l’Associazione si propone di: a)
contribuire allo sviluppo della vita artistica, culturale e sociale della città di
Ancona e della rete in cui essa è inserita, attraverso la partecipazione
egualitaria e la gestione dal basso delle attività; b)
facilitare il contatto fra gli artisti e le altre forze della società, e il
dialogo fra i cittadini, anche i più svantaggiati, fra loro e con le
istituzioni; c)
favorire lo sviluppo del senso critico nella cittadinanza, le occasioni di
incontro artistico, culturale e sociale nonché l'apertura di spazi di conoscenza,
spettacolo e dialogo; d)
diventare una piazza virtuale che possa animare le numerose piazze materiali,
attualmente in stato di abbandono, nell'ambito di una crescita democratica
partecipata; e)
rendere gli spazi artistici e culturali già esistenti (bar e locali aperti alla
musica, alla poesia e al teatro; anfiteatro romano; teatro delle Muse, ecc.)
accessibili a tutti e partecipati; f) promuovere artisti operanti nella città e tenere viva la memoria di quelli scomparsi, come Franco Scataglini; g) promuovere, promuovere e realizzare iniziative di carattere sociale, culturale o artistico rivolte a persone svantaggiate, loro familiari e operatori del settore. Art.
4 – ATTIVITA’ Per il
raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere varie attività,
tra le quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: -
organizzare manifestazioni artistiche e culturali nell’ambito della poesia,
del cinema, del teatro, della musica, della danza, ecc.; -
organizzare incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, laboratori,
seminari e corsi, per sviluppare le arti, i saperi e lo spirito critico nella
cittadinanza di Ancona e provincia; -
organizzare viaggi culturali; - divulgare notizie ed informazioni di rilevanza culturale ed artistica; - svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari. Art.
5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Tutti
gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività svolte, il diritto
di concorrere all’elaborazione dei programmi e dei progetti
dell’Associazione, nonché il diritto di formulare proposte sulle attività da
promuovere o realizzare. L’Associazione è aperta a tutti; il Consiglio
Direttivo si riserva il diritto di espulsione, qualora venisse meno da parte
dell’associato la buona condotta richiesta per l’affiliazione, ovvero
l’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere del
Consiglio Direttivo. Le quote associative vengono determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo. Art.
6 – ORGANI Sono
Organi dell’Associazione: a)
L’Assemblea degli associati; b) Il
Consiglio Direttivo; c) Il
Presidente. Art.
7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L’Assemblea
degli associati è composta dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e dai Soci Onorari
ed è convocata almeno una volta all’anno. Essa ha il compito di discutere ed
approvare le linee guida dell’Associazione, determinando il mandato da
conferire al Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito di eleggere il Consiglio
Direttivo, di approvare i bilanci, di discutere ed approvare le proposte di
modifica dello statuto ed, infine, di deliberare lo scioglimento, la
liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea
degli associati è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno tre
giorni, mediante lettera raccomandata o e-mail o sms o videomessaggio. L’Assemblea
degli associati è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il
numero dei soci presenti. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea degli
associati tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote
associative dell’esercizio sociale in corso alla data della seduta
assembleare. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può
rappresentare in Assemblea fino a due associati, i quali possono inviare la
necessaria delega anche mediante e-mail o sms o videomessaggio. L’Assemblea
degli associati delibera normalmente con maggioranza semplice dei soci presenti.
Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione e per la
devoluzione del suo patrimonio, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei
due terzi dei soci presenti. Art.
8 – GLI ASSOCIATI Tra gli
associati si distinguono: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari. Possono diventare Soci tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. Si diventa Soci
Ordinari compilando l’apposita domanda di ammissione ed effettuando il
versamento della quota associativa prevista per l’esercizio sociale in corso
al momento della domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo delibera
l’iscrizione del Socio Ordinario e ne dà comunicazione allo stesso, anche a
mezzo posta elettronica o sms. La qualifica di Socio Ordinario, una volta
acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
presente statuto. L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota annua da parte dei Soci. E’ comunque facoltà
dei Soci effettuare, a titolo di atto di liberalità, versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti effettuati a titolo
di quote sociali o di atto di liberalità sono comunque a fondo perduto e non
sono ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione o in casi di morte, estinzione, recesso del Socio, né in
caso di esclusione dello stesso dall’Associazione. I
versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
creano nuove quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare od universale, né per atto tra vivi né a
causa di morte. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in
alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in
nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Tutti
gli associati hanno diritto ad approvare il bilancio consuntivo annuale e il
bilancio preventivo annuale. Inoltre, tutti gli associati hanno diritto ad
eleggere gli organismi di direzione, e gli eventuali organismi di garanzia e
controllo ed hanno il diritto di essere eletti negli stessi. Ciascun
associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento previa
comunicazione da inviarsi, esclusivamente mediante lettera raccomandata, al
Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione. Il recesso ha effetto
con lo scadere dell’esercizio sociale in corso alla data della comunicazione
di recesso. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa
versata, né degli altri eventuali versamenti effettuati. Salvo il
diritto di recesso, viene meno la qualifica di Socio Ordinario in caso di
scioglimento dell’Associazione o in caso di decesso del Socio stesso o in caso
di mancato pagamento (o rinnovo) della quota associativa o in caso di rifiuto
motivato del rinnovo dell’adesione espresso dal Consiglio Direttivo o in caso
di espulsione dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo può conferire alle eminenti persone fisiche o giuridiche
cui l’Associazione crede opportuno tributare omaggio, la qualifica di Socio
Onorario. Il Socio Onorario ha gli stessi diritti del Socio Ordinario. Art.
9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è composto da un massimo di venti membri, eletti
dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni
e i suoi membri possono essere rieletti. La prima nomina dei membri del
Consiglio Direttivo viene effettuata nell’atto costitutivo e il Consiglio
Direttivo così nominato dura in carica tre anni, così come il primo Presidente
eletto. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle delibere dell’Assemblea degli associati; discutere e approvare i programmi, i progetti e le iniziative dell’Associazione; redigere i bilanci; compiere tutti gli atti di amministrazione; stabilire le quote associative; deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione; conferire e revocare procure. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta al mese e come minimo una volta all’anno, su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può delegare un altro membro a partecipare in sua vece alle riunioni del Consiglio Direttivo. Oltre che per iscritto, tale delega può essere conferita anche a mezzo posta elettronica, sms o videomessaggi. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può essere destinatario di un massimo di due deleghe per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo. Tutti i
membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro
delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che rappresentano
l‘Associazione nell‘ambito del mandato da loro conferito. Art.
10 – IL PRESIDENTE Il
Presidente, entro un mese dalla fine del proprio mandato, viene eletto dal
Consiglio Direttivo con voto palese a maggioranza assoluta nella persona di uno
dei suoi membri. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero di voti necessari
per l’elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo può approvare, a
maggioranza semplice, un regolamento che stabilisca ulteriori modalità di
elezione del Presidente, le quali saranno valide per quella sola elezione. Il
Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto. Il
Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha
l’uso della firma sociale. Il
Presidente può conferire sia a singoli associati che a terzi procure speciali
per determinati atti o categorie di atti. Tuttavia la stipula di contratti con
terzi soggetti può essere delegata ai soli membri del Consiglio Direttivo,
indicando di volta in volta il consigliere delegato. Il
Presidente, oltre a sovrintendere all’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, ha il compito
convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta all’anno per
l’approvazione dei bilanci. In tal caso, l’Assemblea degli associati viene
convocata entro il trentuno dicembre. Inoltre, il Presidente presiede le sedute
dell’Assemblea degli associati. Art.
11 – IL VICE-PRESIDENTE Il
Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo
e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il
Vice-Presidente, in caso di assenza del Presidente, presiede l’Assemblea. Il
Presidente può attribuire al Vice-Presidente o particolari funzioni ed
incarichi, nonché conferirgli deleghe per il compimento degli atti di
amministrazione. In caso
di dimissioni o di grave impedimento del Presidente, il Vice-Presidente lo
sostituisce. Art.
12 – IL SEGRETARIO Il
Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e
dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Segretario
formula, una volta sentito il Presidente, l’ordine del giorno del Consiglio
Direttivo nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da almeno due
membri del Consiglio Direttivo stesso. Art.
13 – ESERCIZI SOCIALI Gli
esercizi sociali hanno inizio il primo settembre e si chiudo il trentuno di
agosto di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio, il
Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un bilancio annuale consuntivo
e di un bilancio annuale preventivo, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli associati. Art.
14 – PATRIMONIO Il
patrimonio dell’Associazione è costituito dalle donazioni dei Soci, dalle
eccedenze degli esercizi sociali, da eventuali lasciti e donazioni fatte
all’Associazione stessa da privati od Enti pubblici. L’Associazione
non ha scopo di lucro e, in caso di scioglimento ed esaurita la liquidazione, il
suo patrimonio sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi
finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Associazione, secondo
le modalità stabilite dell’Assemblea degli associati. Art.
15 – RINVIO Per
quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.
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